COSTRUIRE UNA NUOVA MACCHINA (La normativa nel settore pharma) parte 2

COSTRUIRE UNA NUOVA MACCHINA (La normativa nel settore pharma) parte 2

Costruire una nuova macchina (la normativa del settore pharma) parte 2

La vendita al consumatore finale dei medicinali di qualsiasi natura è riservata in esclusiva alle farmacie. Le autorizzazioni all’apertura di nuove farmacie sono concesse in modo che ve ne sia una ogni 5.000 abitanti nei comuni con una popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, e una ogni 4.000 abitanti nei comuni di maggior dimensione, con una distanza minima di 200 metri tra due punti al dettaglio. Le farmacie possono essere comunali o gestite dai privati. L'attribuzione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami. La titolarità dell’esercizio delle farmacie private è riservata a persone fisiche oppure a società di persone o a società cooperative a responsabilità limitata, aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di una farmacia. La società può essere titolare di un'unica farmacia privata. Nessun farmacista può partecipare a più di una società titolare di farmacia privata. In tal modo, non possono esservi catene di farmacie facenti capo a un unico farmacista o a una singola società. La partecipazione a una società titolare di una farmacia privata è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività nel settore, dalla produzione, distribuzione, intermediazione o informazione scientifica alla posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.

 Per quanto riguarda le misure di controllo della spesa farmaceutica pubblica, il regime di rimborso in vigore dal 1° gennaio 1994 prevede che le specialità medicinali siano ripartite in tre classi: farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, a totale     carico del Servizio Sanitario Nazionale; farmaci diversi da quelli di cui alla lettera A di rilevante interesse terapeutico, rimborsati solo per il 50% del loro prezzo; altri farmaci privi delle caratteristiche indicate in precedenza che non danno diritto ad alcun rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

 Spetta alla Commissione Unica del Farmaco il compito di attribuire ciascuna specialità a una classe. Il meccanismo di formazione dei prezzi dei farmaci collocati nelle fasce A e B si basa sul prezzo medio europeo in base al quale tali farmaci non possono essere venduti a prezzi superiori alla media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell’ambito dell’Unione Europea. I prezzi inferiori alla media europea possono essere adeguati a quest’ultima nella misura massima del 20 per cento annuo della differenza.